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mercoledì 29 giugno 2011
My Creed.
My Light is Faith
My Weapon is the Cross
My Food is the Word
My Rock and Dad
The Holy Cross is the only Tree of Life.
++ + Roberto Amato Joannes, Useless Servant of the Holy Cross.
La mia Luce è la Fede
La mia Arma è la Croce
Il mio Cibo è la Parola
La mia Roccia è Si Papà
La Santa Croce è l'unico Albero della Vita.
++ Roberto Amato Joannes, Servo Inutile della S.Croce.
mercoledì 22 giugno 2011
CAUSA DI BEATIFICAZIONE
All' International Day of the Templars, tenutosi il 19 giugno a Pescocostanzo (AQ), è trapelata la notizia che in questi giorni si sta lavorando alla stesura dei documenti per la causa di beatificazione di Jacques de Molay, Gran Maestro dell'ordine dei Cavalieri Templari, assassinato con un rogo a Parigi sull'isola della Senna, detta dei giudei, il 18 marzo dell'Anno Domini 1314.
L’ATTUALE PROCEDURA NELLE CAUSE DI BEATIFICAZIONE
In primo luogo si deve distinguere fra le cause di martiri da quelle di confessori o di vergini, poiché il metodo seguito non è del tutto identico in entrambi i casi
La beatificazione dei Confessori
Per assicurare la beatificazione (la fase più importante e difficile del processo di canonizzazione) la procedura regolare è la seguente:
1.- Scelta di un Vice-Postulatore da parte del Postulatore Generale del-la causa, per promuovere tutte le inchieste giudiziali nexessarie in luoghi al di fuori di Roma. Tali inchieste sono istituite dalla locale autorità episco-pale.
2.- La preparazione delle inchieste (processus), che sono tutte effettua-te dalla ordinaria autorità episcopale. Esse sono di tre tipi: (a) Inchieste informative riguardo alla reputazione di santità e ai miracoli dei servi di Dio, non soltanto in modo generale, ma anche in casi particolari; ci posso-no essere molte inchieste del genere, se i testimoni da esaminare appar-tengono a diverse diocesi. (b) Processi de non cultu sono istituiti per provare che i decreti di Papa Urbano VIII (1568-1644) riguardanti la proi-bizione di culto pubblico dei servi di Dio prima della loro beatificazione siano stati rispettati; essi sono generalmente condotti dal vescovo del luogo in cui le reliquie del servo di Dio sono conservate.(c) Altre inchieste sono note come Processiculi diligentiarum ed hanno per loro oggetto gli scritti attribuiti alla persoma la cui beatificazione è in questione; esse variano in numero a seconda delle diocesi in cui tali scritti sono ritrovati, o si pensa probabile siano ritrovati, e non possono essere giudizialmente eseguiti prima che una "Istruzione" sia ottenuta dal Promotore della Fede da parte del Postulatore Generale e da lui inviata al vescovo in questione.
3.- I risultati di tutte queste inchieste sono inviate a Roma, alla Con-gregazione del Culto, attraverso un messaggero (portitor) scelto dai giudi-ci, o attraverso qualche altro canale sicuro, nel caso in cui un rescritto della Congregazione dispensi dall'obbligo di mandare un messaggero.
4.- Esse sono aperte, tradotte se necessario in italiano, ne è fatta una copia pubblica, e un Cardinale è nominato dal Papa come relatore o ponens della causa, e per tutte queste fasi devono essere ottenuti dei rescritti della Congregazione, confermati dal Papa
5.- Gli scritti del servo di Dio sono in seguito esaminati da teologi nominati dallo stesso Cardinale relatore, autorizzato a ciò da uno speciale rescritto. Nel frattempo, l'avvocato ed il Procuratore della causa, scelti dal Postulatore Generale, hanno preparato tutti i documenti che riguardano l'introduzione della causa (positio super introductione causae). Questi consi-stono di (a) un sommario del processo informativo, (b) una informativa, (c) risposte alle osservazioni o alle difficoltà del Promotore della Fede, mandate da lui al Postulatore.
6.- Questa raccolta di documenti (positio)viene stampata e distribuita ai Cardinali della Congregazione del Culto quaranta giorni prima della data assegnata per la loro discussione.
7.- Se nulla di contrario alla fede e alla morale è trovato negli scritti del servo di Dio, viene pubblicato un decreto, che autorizza azioni ulteriori (quod in causâ procedi possit ad ulteriora), ossia la discussione della questio-ne (dubium) sulla costituzione o meno di una commissione per l'introduzio-ne della causa.
8.- Al momento fissato dalla Congregazione del Culto si tiene una riu-nione ordinaria in cui questa costituzione è dibattuta dai Cardinali della suddetta Congregazione e dai suoi officiali, ma senza il voto o la parteci-pazione dei consultori, sebbene questo privilegio è sempre concesso loro da una prescrizione.
9.- In questa riunione i Cardinali favoriscono la costituzione della sud-detta commisisone, viene promulgato un decreto in tal senso, ed il Papa lo firma, ma, secondo la consuetudine, con il suo nome di battesimo, non con quello da Pontefice. Da quel momento al servo di Dio è dato giudizial-mente il titolo di Venerabile
10.- Quindi viene presentata una richiesta di lettere remissorie per i vescovi in partibus (fuori Roma), che li autorizzi a stabilire per Apostolica autorità l'inchiesta (processus) sulla fama di santità e sui miracoli in gene-rale. Questo permesso è concesso da un rescritto. e tali lettere remissorie sono preparate ed inviate ai vescovi dal Postulatore Generale. Nel caso in cui i itestimoni oculari siano di età avanzata, altre lettere remissorie sono di solito concesse allo scopo di aprire un processo noto come "incoativo", che riguarda le particolari virtù dei miracoli della persona in questione. Ciò è fatto in modo che non si possano perdere le prove (ne pereant proba-tiones), e tale processo incoativo precede quello sui miracoli e le virtù in generale.
11.- Mentre il processo Apostolico è in corso fuori Roma, sono prepa-rati i documenti dal Procuratore della Causa per la discussione de non cultu, o sull'assenza di culto, e al momento fissato si tiene una riunione ordina-ria (congregatio), in cui l aquestione è indagata; se si trova che il decreto di Urbano VIII è stato rispettato, un altro decreto stabilisce che si possono fare i passi ulteriori.
12.- Quando l'inchiesta riguardante la reputazione di santità (super famâ) è giunta a Roma, essa viene aperta (come già descritto parlando del processo ordinario, e con le stesse formalità riguardanti i rescritti), quindi tradotta in italiano, sintetizzata, e dichiarata valida. I documenti super famâ in generale sono preparati dall'avvocato, e al momento oppor-tuno, in una riunione ordinaria dei Cardinali della Congregazione del Culto, la questione viene dibattuta: se vi è prova di una generale fama di santità e di miracoli del servo di Dio. se la risposta è favorevole, viene pubblicato un decreto che incorpora questo risultato.
13.- Nuove lettere remissorie sono poi inviate ai vescovi in partibus per i processi Apostolici riguardanti la fama sulla santità e i miracoli in partico-lare. Questi processi devono terminare entro otto mesi e quando sono ricevuti a Rome sono aperti, come descritto sopra, e per mezzo di un egual numero di rescritti, da parte del Cardinal Prefetto, tradotti in italia-no, e la loro sintesi autenticata dal Cancelliere della Congregazione del Culto.
14.- L'avvocato della causa in seguito prepara i documenti (positio) che fanno riferimento alla discussione sulla validità di tutti i precedenti proces-si, informativi ed Apostolici.
15.- Questa discussione è tenuta nella riunione detta congregatio rotalis dal fatto che sono soltanto dei giudici della Rota a votare. Se alle difficoltà del Promotore della Fede si dà soddisfacente risposta, viene pubblicato il decreto che stabilisce la validità delle inchieste o dei processi.
16.- Nel frattempo viene espletata tutta la necessaria preparazione per la discussione della questione (dubium): Vi è prova che il venerabile servo di Dio ha praticato le virtù sia teologiche che cardinali, e in un grado eroico? (An constet de virtutibus Ven. servi Dei, tam theologicis quam cardina-libus, in heroico gradu?). Nella causa dei Confessori tale fase è di primaria importanza. La questione viene discussa in tre riunioni o congregazioni dette rispettivamente, antepreparatoria, preparatoria, e generale. La pri-ma di queste riunioni è tenuta nel palazzo del Cardinal relator (relatore) della causa, e in essa sono presenti soltanto i consultori della Congrega-zione del Culto Divino, ed il suo presidente, o Prefetto, che presiede; la terza si tine in Vaticano, e vi presiede il Papa, e votano sia i Cardinali che i consultori. Per ognuna di queste congregazioni l'avvocato della causa pre-para e stampa rapporti ufficiali (positiones), dette rispettivamente rappor-to, nuovo rapporto, rapporto finale, riguardanti le virtù, etc., - positio, positio nova, positio novissima, super virtutibus. Ad ogni modo, prima di pro-cedere alla seguente riunione, la maggioranza dei consultori deve decide-re che le difficoltà del Promotore della Fede sono state risolte in modo soddisfacente.
17.- Quando la Congregazione del Culto nella suddescritta riunione generale ha deciso in modo favorevole, viene richiesto al Papa di firmare il solenne decreto che afferma che vi è prova delle eroiche virtù del servo di Dio. Questo decreto non è pubblicato finchè il Papa, dopo aver raccoman-dato la questione a Dio nella preghiera, non dà il consenso finale e non conferma con la sua suprema espressione la decisione della Congrega-zione.
18.- Si devono ora provare i miracoli, dei quali due di prima classe sono richiesti nel caso in cui sia stat provata la pratica delle virtù in grado eroico, sia nelle inchieste ordinarie che Apostoliche onei processi con i testimoni oculari - tre, se i testimoni oculari sono stati reperiti soltanto nei processi ordinari; quattro, se le virtù sono state provate soltanto con testi-moni non diretti dei fatti (de auditu). Se i miracoli sono stati provati in modo sufficiente nei processi Apostolici (super virtutibus) già dichiarati validi, si preparano contemporaneamente i documenti che riguardano i miracoli (super miraculis). Se nei processi Apostolici si è fatta soltanto menzione generale dei miracoli, devono essere aperti dei nuovi processi Apostolici, e condotti nel modo già descritto per provare la pratica delle virtù in grado eroico.
19.- La discussione sui miracoli particolari procede esattamente nello stesso modo e nello stesso ordine di quella sulle virtù. Se le decisioni sono favorevoli, la riunione generale della Congregazione è seguita da un decreto, confermato dal Papa, in cui si annuncia che vi è la prova dei miracoli. Si deve notare qui che nella positio per la Congregazione ante-preparatoria sono richieste, e sono stampate, le opinioni di due medici, uno dei quali è stato scelto dal Postulatore, l'altro dalla Congregazione del Culto. Dei tre rapporti (positiones) sopra menzionati, e che anche ora sono richiesti, il primo è preparato nel solito modo; il secondo consiste in una esposizione delle virtù eroiche del servo di Dio, in una informativa, e in una risposta alle successive osservazioni del Promotore della Fede; l'ultima consiste soltanto in una risposta alle sue osservazioni finali.
20.- quando i miracoli sono stati provati, si tiene un'altra riunione della Congregazione del Culto in cui viene dibattuta una volta, e soltanto una volta. se oppure no, concessa l'approvazioene sulle virtù e sui miracoli, è sicuro procedere con le solennità della beatificazione. Se la maggioranza dei consultori è favorevole, viene emesso dal Papa un decreto in tal senso, e al momento da lui fissato ha luogo la solenne beatificazione del servo di Dio nella Basilica Vaticana, ed in tale occasione viene emessa una Lettera del Pontefice che permette il culto pubblico e la venerazione della persona beatificata ora nota come Beato (Beatus).
La beatificazione dei Martiri
1.- Le cause dei martiri sono condotte nello stesso modo di quelle dei confessori finché si tratta dei processi informativi e di quelli de non cultu e ad introductionem causae. Ma appena la commissione di introduzione è stata costituita, essi procedono molto più rapidamente.
2.- Non sono concesse lettere remissorie per i processi Apostolici che riguardano la fama generale per il martirio e per i miracoli; the lettere inviate richiedono un'immediata indagine sul fatto del martirio, sul suo motivo, and sui presunti miracoli particolari. Non si ha più una discussione sulla fama generale per il martirio o i miracoli.
3.- I miracoli non sono discussi, come in precedenza, in riunioni separate, ma nelle stesse riunioni che trattano del fatto e del motivo martirio.
4.- I miracoli (signa) richiesti non sono quelli della prima classe; bastano quelli della seconda classe, e neppure è determinato il loro numero. In alcune occasioni la decisione sui miracoli è stata interamente dispensata.
5.- La discussione sul martirio e sui miracoli, in precedenza tenuta in tre riunioni o congregazioni, ossia antepreparatoria, preparatoria, e gene-rale, ora è di solito condotta, attraverso una dispensa che in ogni caso deve essere ottenuta dal Sommo Pontefice, in una sola Congregazione nota come particularis, o speciale. Essa consiste di sei o sette Cardinali della Congregazione del Culto e quattro o cinque prelati deputati in modo speciale dal Papa. Vi è solo una positio preparata nel solito modo; se vi è una maggioranza affermativa viene emesso un decreto che riguarda la prova del martirio, il motivo del martirio, e i miracoli. (Constare de Martyrio, causâ Martyrii et signis.)
6.- La fase finale consiste in una discussione sulla sicurezza (super tuto) con cui si deve proseguire nella beatificazione, come nel caso dei confessori; segue poi la solenne beatificazione.
Questa procedura è seguita in tutti i casi di formale beatificazione nelle cause sia di confessori che di martiri proposte nel modo ordinario (per viam non cultus). Quelle proposte che cadono sotto la definizione dei casi esclusi (casus excepti) da Papa Urbano VIII sono trattate in un altro modo. In tali casi si deve provare che una venerazione pubblica da tempo immemora-bile (almeno per 100 anni prima della promulgazione, nel 1640, del decreto di Urbano VIII) è stata tributata al servo di dio, o confessore o martire. Tale causa è proposta sotto il titolo di "conferma della venerazione" (de confirmatione cultus); essa viene trattata in una riunione ordinaria della Congregazione del Culto. Quando le difficoltà del Promo-tore della Fede sono state soddisfatte, viene pèromulgato un decreto del Pontefice che conferma il culto. Questo tipo di beatificazione è detta equi-valente o virtuale.
Differenze tra Beatificazione e Canonizzazione
La canonizzazione, generalmente parlando, è un decreto che riguarda la venerazione ecclesiale pubblica di un individuo. Tale venerazione comunque può essere permissiva o precettiva, universale o locale. Se il decreto contiene una prescrizione, ed è universale nel senso che lega l'intera Chiesa, si tratta di un decreto di canonizzazione; se invece permette soltanto tale culto, o se lega sotto prescrizione ma non riguardo a tutta la Chiesa, si tratta di un decreto di beatificazione.
L’ATTUALE PROCEDURA NELLE CAUSE DI BEATIFICAZIONE
In primo luogo si deve distinguere fra le cause di martiri da quelle di confessori o di vergini, poiché il metodo seguito non è del tutto identico in entrambi i casi
La beatificazione dei Confessori
Per assicurare la beatificazione (la fase più importante e difficile del processo di canonizzazione) la procedura regolare è la seguente:
1.- Scelta di un Vice-Postulatore da parte del Postulatore Generale del-la causa, per promuovere tutte le inchieste giudiziali nexessarie in luoghi al di fuori di Roma. Tali inchieste sono istituite dalla locale autorità episco-pale.
2.- La preparazione delle inchieste (processus), che sono tutte effettua-te dalla ordinaria autorità episcopale. Esse sono di tre tipi: (a) Inchieste informative riguardo alla reputazione di santità e ai miracoli dei servi di Dio, non soltanto in modo generale, ma anche in casi particolari; ci posso-no essere molte inchieste del genere, se i testimoni da esaminare appar-tengono a diverse diocesi. (b) Processi de non cultu sono istituiti per provare che i decreti di Papa Urbano VIII (1568-1644) riguardanti la proi-bizione di culto pubblico dei servi di Dio prima della loro beatificazione siano stati rispettati; essi sono generalmente condotti dal vescovo del luogo in cui le reliquie del servo di Dio sono conservate.(c) Altre inchieste sono note come Processiculi diligentiarum ed hanno per loro oggetto gli scritti attribuiti alla persoma la cui beatificazione è in questione; esse variano in numero a seconda delle diocesi in cui tali scritti sono ritrovati, o si pensa probabile siano ritrovati, e non possono essere giudizialmente eseguiti prima che una "Istruzione" sia ottenuta dal Promotore della Fede da parte del Postulatore Generale e da lui inviata al vescovo in questione.
3.- I risultati di tutte queste inchieste sono inviate a Roma, alla Con-gregazione del Culto, attraverso un messaggero (portitor) scelto dai giudi-ci, o attraverso qualche altro canale sicuro, nel caso in cui un rescritto della Congregazione dispensi dall'obbligo di mandare un messaggero.
4.- Esse sono aperte, tradotte se necessario in italiano, ne è fatta una copia pubblica, e un Cardinale è nominato dal Papa come relatore o ponens della causa, e per tutte queste fasi devono essere ottenuti dei rescritti della Congregazione, confermati dal Papa
5.- Gli scritti del servo di Dio sono in seguito esaminati da teologi nominati dallo stesso Cardinale relatore, autorizzato a ciò da uno speciale rescritto. Nel frattempo, l'avvocato ed il Procuratore della causa, scelti dal Postulatore Generale, hanno preparato tutti i documenti che riguardano l'introduzione della causa (positio super introductione causae). Questi consi-stono di (a) un sommario del processo informativo, (b) una informativa, (c) risposte alle osservazioni o alle difficoltà del Promotore della Fede, mandate da lui al Postulatore.
6.- Questa raccolta di documenti (positio)viene stampata e distribuita ai Cardinali della Congregazione del Culto quaranta giorni prima della data assegnata per la loro discussione.
7.- Se nulla di contrario alla fede e alla morale è trovato negli scritti del servo di Dio, viene pubblicato un decreto, che autorizza azioni ulteriori (quod in causâ procedi possit ad ulteriora), ossia la discussione della questio-ne (dubium) sulla costituzione o meno di una commissione per l'introduzio-ne della causa.
8.- Al momento fissato dalla Congregazione del Culto si tiene una riu-nione ordinaria in cui questa costituzione è dibattuta dai Cardinali della suddetta Congregazione e dai suoi officiali, ma senza il voto o la parteci-pazione dei consultori, sebbene questo privilegio è sempre concesso loro da una prescrizione.
9.- In questa riunione i Cardinali favoriscono la costituzione della sud-detta commisisone, viene promulgato un decreto in tal senso, ed il Papa lo firma, ma, secondo la consuetudine, con il suo nome di battesimo, non con quello da Pontefice. Da quel momento al servo di Dio è dato giudizial-mente il titolo di Venerabile
10.- Quindi viene presentata una richiesta di lettere remissorie per i vescovi in partibus (fuori Roma), che li autorizzi a stabilire per Apostolica autorità l'inchiesta (processus) sulla fama di santità e sui miracoli in gene-rale. Questo permesso è concesso da un rescritto. e tali lettere remissorie sono preparate ed inviate ai vescovi dal Postulatore Generale. Nel caso in cui i itestimoni oculari siano di età avanzata, altre lettere remissorie sono di solito concesse allo scopo di aprire un processo noto come "incoativo", che riguarda le particolari virtù dei miracoli della persona in questione. Ciò è fatto in modo che non si possano perdere le prove (ne pereant proba-tiones), e tale processo incoativo precede quello sui miracoli e le virtù in generale.
11.- Mentre il processo Apostolico è in corso fuori Roma, sono prepa-rati i documenti dal Procuratore della Causa per la discussione de non cultu, o sull'assenza di culto, e al momento fissato si tiene una riunione ordina-ria (congregatio), in cui l aquestione è indagata; se si trova che il decreto di Urbano VIII è stato rispettato, un altro decreto stabilisce che si possono fare i passi ulteriori.
12.- Quando l'inchiesta riguardante la reputazione di santità (super famâ) è giunta a Roma, essa viene aperta (come già descritto parlando del processo ordinario, e con le stesse formalità riguardanti i rescritti), quindi tradotta in italiano, sintetizzata, e dichiarata valida. I documenti super famâ in generale sono preparati dall'avvocato, e al momento oppor-tuno, in una riunione ordinaria dei Cardinali della Congregazione del Culto, la questione viene dibattuta: se vi è prova di una generale fama di santità e di miracoli del servo di Dio. se la risposta è favorevole, viene pubblicato un decreto che incorpora questo risultato.
13.- Nuove lettere remissorie sono poi inviate ai vescovi in partibus per i processi Apostolici riguardanti la fama sulla santità e i miracoli in partico-lare. Questi processi devono terminare entro otto mesi e quando sono ricevuti a Rome sono aperti, come descritto sopra, e per mezzo di un egual numero di rescritti, da parte del Cardinal Prefetto, tradotti in italia-no, e la loro sintesi autenticata dal Cancelliere della Congregazione del Culto.
14.- L'avvocato della causa in seguito prepara i documenti (positio) che fanno riferimento alla discussione sulla validità di tutti i precedenti proces-si, informativi ed Apostolici.
15.- Questa discussione è tenuta nella riunione detta congregatio rotalis dal fatto che sono soltanto dei giudici della Rota a votare. Se alle difficoltà del Promotore della Fede si dà soddisfacente risposta, viene pubblicato il decreto che stabilisce la validità delle inchieste o dei processi.
16.- Nel frattempo viene espletata tutta la necessaria preparazione per la discussione della questione (dubium): Vi è prova che il venerabile servo di Dio ha praticato le virtù sia teologiche che cardinali, e in un grado eroico? (An constet de virtutibus Ven. servi Dei, tam theologicis quam cardina-libus, in heroico gradu?). Nella causa dei Confessori tale fase è di primaria importanza. La questione viene discussa in tre riunioni o congregazioni dette rispettivamente, antepreparatoria, preparatoria, e generale. La pri-ma di queste riunioni è tenuta nel palazzo del Cardinal relator (relatore) della causa, e in essa sono presenti soltanto i consultori della Congrega-zione del Culto Divino, ed il suo presidente, o Prefetto, che presiede; la terza si tine in Vaticano, e vi presiede il Papa, e votano sia i Cardinali che i consultori. Per ognuna di queste congregazioni l'avvocato della causa pre-para e stampa rapporti ufficiali (positiones), dette rispettivamente rappor-to, nuovo rapporto, rapporto finale, riguardanti le virtù, etc., - positio, positio nova, positio novissima, super virtutibus. Ad ogni modo, prima di pro-cedere alla seguente riunione, la maggioranza dei consultori deve decide-re che le difficoltà del Promotore della Fede sono state risolte in modo soddisfacente.
17.- Quando la Congregazione del Culto nella suddescritta riunione generale ha deciso in modo favorevole, viene richiesto al Papa di firmare il solenne decreto che afferma che vi è prova delle eroiche virtù del servo di Dio. Questo decreto non è pubblicato finchè il Papa, dopo aver raccoman-dato la questione a Dio nella preghiera, non dà il consenso finale e non conferma con la sua suprema espressione la decisione della Congrega-zione.
18.- Si devono ora provare i miracoli, dei quali due di prima classe sono richiesti nel caso in cui sia stat provata la pratica delle virtù in grado eroico, sia nelle inchieste ordinarie che Apostoliche onei processi con i testimoni oculari - tre, se i testimoni oculari sono stati reperiti soltanto nei processi ordinari; quattro, se le virtù sono state provate soltanto con testi-moni non diretti dei fatti (de auditu). Se i miracoli sono stati provati in modo sufficiente nei processi Apostolici (super virtutibus) già dichiarati validi, si preparano contemporaneamente i documenti che riguardano i miracoli (super miraculis). Se nei processi Apostolici si è fatta soltanto menzione generale dei miracoli, devono essere aperti dei nuovi processi Apostolici, e condotti nel modo già descritto per provare la pratica delle virtù in grado eroico.
19.- La discussione sui miracoli particolari procede esattamente nello stesso modo e nello stesso ordine di quella sulle virtù. Se le decisioni sono favorevoli, la riunione generale della Congregazione è seguita da un decreto, confermato dal Papa, in cui si annuncia che vi è la prova dei miracoli. Si deve notare qui che nella positio per la Congregazione ante-preparatoria sono richieste, e sono stampate, le opinioni di due medici, uno dei quali è stato scelto dal Postulatore, l'altro dalla Congregazione del Culto. Dei tre rapporti (positiones) sopra menzionati, e che anche ora sono richiesti, il primo è preparato nel solito modo; il secondo consiste in una esposizione delle virtù eroiche del servo di Dio, in una informativa, e in una risposta alle successive osservazioni del Promotore della Fede; l'ultima consiste soltanto in una risposta alle sue osservazioni finali.
20.- quando i miracoli sono stati provati, si tiene un'altra riunione della Congregazione del Culto in cui viene dibattuta una volta, e soltanto una volta. se oppure no, concessa l'approvazioene sulle virtù e sui miracoli, è sicuro procedere con le solennità della beatificazione. Se la maggioranza dei consultori è favorevole, viene emesso dal Papa un decreto in tal senso, e al momento da lui fissato ha luogo la solenne beatificazione del servo di Dio nella Basilica Vaticana, ed in tale occasione viene emessa una Lettera del Pontefice che permette il culto pubblico e la venerazione della persona beatificata ora nota come Beato (Beatus).
La beatificazione dei Martiri
1.- Le cause dei martiri sono condotte nello stesso modo di quelle dei confessori finché si tratta dei processi informativi e di quelli de non cultu e ad introductionem causae. Ma appena la commissione di introduzione è stata costituita, essi procedono molto più rapidamente.
2.- Non sono concesse lettere remissorie per i processi Apostolici che riguardano la fama generale per il martirio e per i miracoli; the lettere inviate richiedono un'immediata indagine sul fatto del martirio, sul suo motivo, and sui presunti miracoli particolari. Non si ha più una discussione sulla fama generale per il martirio o i miracoli.
3.- I miracoli non sono discussi, come in precedenza, in riunioni separate, ma nelle stesse riunioni che trattano del fatto e del motivo martirio.
4.- I miracoli (signa) richiesti non sono quelli della prima classe; bastano quelli della seconda classe, e neppure è determinato il loro numero. In alcune occasioni la decisione sui miracoli è stata interamente dispensata.
5.- La discussione sul martirio e sui miracoli, in precedenza tenuta in tre riunioni o congregazioni, ossia antepreparatoria, preparatoria, e gene-rale, ora è di solito condotta, attraverso una dispensa che in ogni caso deve essere ottenuta dal Sommo Pontefice, in una sola Congregazione nota come particularis, o speciale. Essa consiste di sei o sette Cardinali della Congregazione del Culto e quattro o cinque prelati deputati in modo speciale dal Papa. Vi è solo una positio preparata nel solito modo; se vi è una maggioranza affermativa viene emesso un decreto che riguarda la prova del martirio, il motivo del martirio, e i miracoli. (Constare de Martyrio, causâ Martyrii et signis.)
6.- La fase finale consiste in una discussione sulla sicurezza (super tuto) con cui si deve proseguire nella beatificazione, come nel caso dei confessori; segue poi la solenne beatificazione.
Questa procedura è seguita in tutti i casi di formale beatificazione nelle cause sia di confessori che di martiri proposte nel modo ordinario (per viam non cultus). Quelle proposte che cadono sotto la definizione dei casi esclusi (casus excepti) da Papa Urbano VIII sono trattate in un altro modo. In tali casi si deve provare che una venerazione pubblica da tempo immemora-bile (almeno per 100 anni prima della promulgazione, nel 1640, del decreto di Urbano VIII) è stata tributata al servo di dio, o confessore o martire. Tale causa è proposta sotto il titolo di "conferma della venerazione" (de confirmatione cultus); essa viene trattata in una riunione ordinaria della Congregazione del Culto. Quando le difficoltà del Promo-tore della Fede sono state soddisfatte, viene pèromulgato un decreto del Pontefice che conferma il culto. Questo tipo di beatificazione è detta equi-valente o virtuale.
Differenze tra Beatificazione e Canonizzazione
La canonizzazione, generalmente parlando, è un decreto che riguarda la venerazione ecclesiale pubblica di un individuo. Tale venerazione comunque può essere permissiva o precettiva, universale o locale. Se il decreto contiene una prescrizione, ed è universale nel senso che lega l'intera Chiesa, si tratta di un decreto di canonizzazione; se invece permette soltanto tale culto, o se lega sotto prescrizione ma non riguardo a tutta la Chiesa, si tratta di un decreto di beatificazione.
domenica 19 giugno 2011
giovedì 16 giugno 2011
lunedì 13 giugno 2011
Roma, 04 Giugno 2011,893 a.D.
Roma. Il 4 Giugno scorso si è tenuto nella Città Eterna, il Capitolo Internazionale di investitura dello SCMOTH 1804 OSMTJ, membro dell’UNITAU (Unione Nazionale Inter-forze/nazionale Templari Attività Umanitarie).
Hanno partecipato all’evento il Maestro del SCMOTH 1804 OSMTJ fr. Roberto Amato, il Gran Balivo della Magna Grecia OSMTJ-OSMTHU fr. Gennaro Luigi Nappo, il Gran Cancelliere UNITAU fr. Vincenzo Tuccillo e numerosi Cavalieri e Dignitari dell’Ordine Templare.
Presenti i Gran Priori:
del GRAN PRIORATO D’ITALIA SCMOTH, del GRAN PRIORATO DEL MONTENEGRO SCMOTH , del GRAN PRIORATO DEL PERU’ SCMOTH, il PRECETTORE di ROMANIA e il PRECETTORE del PORTOGALLO.
Al termini della solenne cerimonia, sono stati accolti nel Tempio tre fratelli Cavalieri e tre Dame ( due fratelli del Perù e quattro della Romania).
Il motto che fu degli antichi Cavalieri Templari ha echeggiato tra le mura secolari :«Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini Tuo da gloriam» suggellando così un’altra pagina di storia dello SCMOTH 1804 OSMTJ